22-3-2020-
L’art. 35 del Decreto Legge “Cura Italia” (Decreto-Legge 17.03.2020, n.18) stabilisce che è proprogato al 31.10.2020 il termine per l’adeguamento degli Statuti e per l’approvazione dei bilanci delle associazioni di promozione sociale.
In particolare, l’art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge Cura Italia proroga il termine per l’adeguamento degli statuti delle associazioni di promozione sociale con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. Si ricorda che la modalità semplificata consente di modificare gli statuti in adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore con le modalità previste per l’assemblea ordinaria (anziché straordinaria).
La durata dello stato di emergenza è attualmente fissata in detto decreto fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe.
Riportiamo a seguite il testo integrale dell’art.35 D.L. del 17.03.2020.
Art. 35
(Disposizioni in materia di terzo settore)
1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.